TITOLO I
Denominazione – sede
Art. 1
È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: “ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE IN TERAPIA PSICOSOMATICA -APS”, con sede in Bologna, operante senza fini di lucro.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
TITOLO II
Scopo – Finalità
ART. 2
L’associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Essa opera senza scopo di lucro e con finalità di solidarietà sociale.
L’Associazione ha come oggetto della sua attività teorica e pratica la realtà della sofferenza psichica e fisica, individuale e relazionale e delle relative iniziative terapeutiche, finalizzate al risolversi o alla stabilizzazione della dinamica psicosomatica, ovvero destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontro nel corso della vita, anche allo scopo di agevolarne l’inserimento o in reinserimento nel mondo del lavoro.
L’associazione si propone di raggiungere questo obiettivo attraverso il dialogo tra le diverse forme di prevenzione e di intervento delle due differenti competenze specialistiche, medica e psicologica, ricercando connessioni tra l’aspetto somatico, emotivo e cognitivo di diverse malattie o disturbi.
Nel perseguimento delle finalità statuarie l’associazione svolge attività di studio, approfondimento, ricerca e intervento rispetto alla componente psicosomatica di varie malattie e disturbi.
In particolare, l’Associazione si propone di:
- Favorire lo sviluppo della comunicazione e della collaborazione tra professionisti di formazione medica e psicologica, al fine di promuovere una reale integrazione dei saperi e delle pratiche terapeutiche, nel rispetto delle differenze di identità, di stile e di competenze professionali;
- Promuovere e salvaguardare il benessere psicologico della persona e della collettività attraverso attività di: ricerca, informazione, formazione, prevenzione, intervento;
- Favorire il dialogo tra le diverse figure professionali per sviluppare rappresentazioni compatibili tra aree disciplinari diverse al fine di trovare strumenti utili per una presa in carico globale della persona;
- Studiare e approfondire la componente psicosomatica che contribuisce al costituirsi di diversi disturbi e malattie;
- Ricercare del tipo di approccio psicoterapeutico più idoneo in modo complementare e supportivo ai necessari interventi più propriamente medici.
Per perseguire tali scopi, l’Associazione porta avanti le seguenti attività:
- Attività culturale e di ricerca, di elaborazione concettuale e teorica, di informazione e promozione attraverso conferenze, dibattiti, convegni, corsi e tavole rotonde;
- Attività di formazione professionale per operatori socio-sanitari, rivolta sia ai soci che ai non soci, soggetti in formazione e professionisti, attraverso la messa in atto di relative e specifiche metodiche: gruppi di apprendimento, studio, ricerca, addestramento, supervisioni collettive ed individuali, formazione e aggiornamento permanenti;
- Attività clinico-terapeutica volta a realizzare nella pratica i presupposti ideologici dell’associazione, fondata sul superamento, o, quantomeno sulla attenuazione di quei fattori di ordine culturale e sociale che attualmente sono di ostacolo alla fruizione delle iniziative terapeutiche da parte di grandi fasce della popolazione.
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, l’Associazione si propone di:
- sensibilizzare ed avvicinare i cittadini, le istituzioni e gli enti pubblici e privati alle problematiche dei sintomi del disagio psichico e della componente psicosomatica del disagio fisico;
- formare, preparare, promuovere e coordinare gli operatori nel campo del trattamento dei sintomi del disagio psicosomatico, sia a soci che non, per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;
- realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, gruppi di studio, corsi e stages, tirocini, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, spettacoli, workshop, training di formazione e aggiornamento di durata variabile, condotti da professionisti accreditati. Tali programmi sono rivolti ai soci, all’individuo ed alla collettività, alle strutture pubbliche e private che consentiranno la promozione delle competenze, l’aggiornamento e la formazione continua per operatori dei settori di assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria, istruzione e quanti altri non specificati, per il raggiungimento degli scopi associativi;
- realizzare e promuovere servizi psicologici di sostegno, consulenza, prevenzione, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati, volti alla promozione del benessere psico-fisico individuale e sociale;
- promuovere e realizzare attività di studio e ricerca in ambito bio-psico-sociale finalizzate ad ampliare le competenze per la prevenzione, a monitorare il disagio psicologico e somatico in ogni sua forma e per promuovere il benessere psico-fisico della popolazione;
- promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione di opere ed articoli divulgativi e scientifico-culturali, attraverso i principali mezzi di comunicazione propri o in collaborazione, che concorrano a informare e sviluppare la materia medica, psicologica e psicosomatica;
- collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati perseguendo le finalità associative;
- operare in qualunque modo venga ritenuto utile od opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette da disturbi psicosomatici e della regolazione affettiva.
A titolo esemplificativo, l’Associazione:
- istituirà il servizio dello Psicologo di Base rivolto a tutti coloro che manifestano un disagio somatico o psichico, al fine di effettuare una prevenzione primaria del disagio, un intervento tempestivo sulle problematiche manifestate, un orientamento alla cura e favorire lo sviluppo di una cultura psicologica nel trattamento delle malattie somatiche e non.
- istituirà incontri di studio e aggiornamento periodici così come incontri di discussione di casi clinici da parte di medici, psicologi e psicoterapeuti soci e non.
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO III
Soci
ART. 3
All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessita di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
Il numero degli aderenti è illimitato
ART. 4
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, dietro presentazione di almeno due soci, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l’adesione.
E’ compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.
L’eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l’aspirante socio potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.
ART. 5
La qualifica di socio dà diritto:
– a partecipare alle attività istituzionali promosse dall’Associazione;
– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
– a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
ART. 6
I soci sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
– al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ART. 7
E’ istituita la figura di socio onorario sovventore che non partecipa alla pianificazione delle attività associative e non ha diritto di voto nelle riunioni assembleari , ma sostiene la realizzazione dei programmi prestabiliti tramite donazione non inferiore alla quota associativa . Il socio onorario ha diritto alla partecipazione alle attività formative e divulgative della associazione . La qualifica di socio sovventore è deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha validità illimitata fino a nuova delibera dello stesso.
Perdita della qualifica di socio
ART. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.
ART. 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto, al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale, se esistente, ed hanno effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché siano fatte almeno tre mesi prima.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
- che non partecipi all’attività dell’Associazione e specificatamente in caso di assenza ingiustificata nel corso dell’anno ad un numero pari alla metà degli incontri di studio, aggiornamento e discussione previsti all’art. 2 dello Statuto;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale, decorso un anno decorrente dall’inizio dell’esercizio sociale, comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
ART. 10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata a.r.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
Risorse economiche – Fondo Comune
ART. 11
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo.
I contributi degli associati debbono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Esercizio Sociale
ART. 12
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio o il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati.
Il bilancio o il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
TITOLO V
Organi dell’Associazione
ART. 13
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale, (organo facoltativo).
Tutte le cariche sono a titolo gratuito.
Assemblee
ART. 14
- L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
- Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
ART. 15
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare, sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
- elezione del Consiglio direttivo;
- elezione eventuale del Collegio Sindacale;
- approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario;
- approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
- approvazione di eventuali Regolamenti;
- deliberazione in merito al rigetto e all’esclusione dei soci.
ART. 16
L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
ART. 17
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo purché si possa fornire la prova dell’avvenuto ricevimento. Quale che sia la forma della comunicazione, essa deve essere inviata ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza. L’avviso dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.
In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
L’ assemblea ordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorm costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg dalla seconda, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statuarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuto o rappresentati purchè adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell’Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.
ART. 18
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Consiglio Direttivo
ART. 19
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed e’ formato da un numero compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 8 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo purché si possa fornire la prova dell’avvenuto ricevimento. Quale che sia la forma della comunicazione, essa deve essere inviata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione ed, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.
I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio o il rendiconto economico – finanziario;
c) redigere i programmi dell’attività da svolgere
d) redigere i progetti per l’impiego degli avanzi di gestione
e) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
f) stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
g) deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati;
h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
ART. 20
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli, nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
ART. 21
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
Il Presidente è il Tesoriere dell’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Collegio Sindacale
Art. 22
Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall’ Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.
Il Collegio Sindacale deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART. 23
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
TITOLO VI
Scioglimento
ART. 24
- Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
- L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
- Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
- E’ esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.
Foro Competente
ART. 25
La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione è di competenza del Foro di Bologna.
Norma finale
ART.26
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.